La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti i creditori insinuati nella procedura.
La legge consente al sovraindebitato di presentare una domanda di liquidazione di tutto il proprio patrimonio.
Il tutto in un’ottica esdebitatoria finale, ovverosia di liberazione e cancellazione dei propri debiti, per poter ripartire da zero.
Nulla vieta che, in un’ottica di maggior tutela, ci si possa far assistere, nell’ambito della prescelta procedura, da un avvocato, ma, ad ogni buon conto, l’assistenza del difensore resta comunque non obbligatoria e, quindi, facoltativa.
La liquidazione controllata è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti i creditori insinuati nella procedura.
Lo scopo, per il debitore, è quello di conseguire il risanamento della propria esposizione debitoria non solo attraverso la liquidazione del patrimonio e la conseguente distribuzione dell’attivo ai creditori, ma anche e soprattutto attraverso l’esdebitazione. Tale beneficio consiste, infatti, nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.
L’art. 2 del CCII definisce il “sovraindebitamento” come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.1La procedura può essere aperta su istanza del debitore, dei creditori se il debitore è in stato di insolvenza e, in presenza di particolari condizioni, anche del Pubblico Ministero. Se è depositata dal debitore, la domanda deve essere presentata tramite l’Organismo di Composizione della Crisi e non richiede l’assistenza di un difensore. Se è depositata dal creditore, la domanda non deve essere presentata tramite l’OCC, ma richiede l’assistenza di un difensore. Al ricorso presentato dal debitore deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.