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Organismo di composizione della crisi


Con tali procedure, la legge consente, in particolare, a tutti quei soggetti in buona fede che si siano trovati in una situazione di sovraindebitamento incolpevole di proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei propri debiti

  • con l’ausilio e per il tramite di un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
  • presso il Tribunale territorialmente competente



L’organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

L’Organismo Composizione Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Pavia, Sondrio, Varese è iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il progetto di costituzione dell’organismo è stato coordinato da Unioncamere Lombardia (con il supporto di ISDACI) e si avvale della collaborazione della Camera Arbitrale di Milano, presso la quale è individuato il Referente (per come definito all’art. 2, comma 1, lett. i del D.M. 202/2014). Presso ciascuna Camera di Commercio aderente è istituita, invece, una Segreteria territoriale.

L’organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

Il Debitore che desidera avvalersi della procedura di Composizione Crisi da sovraindebitamento può esclusivamente rivolgersi ad Organismi ubicati nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del Debitore stesso.

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