Se la situazione diventa più grave (sovraindebitamento), il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha introdotto e disciplinato tre distinte procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento:
del sovraindebitato incapiente
Del tutto innovativa, risulta poi l’introduzione di una procedura denominata l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, la quale consente alla persona fisica sovraindebitata di liberarsi integralmente dei propri debiti.
Le procedure da sovraindebitamento riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (piccoli imprenditori, professionisti), di seguito chiamati “debitori” e i privati in genere, di seguito chiamati “consumatori
Le procedure sono:
l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore/consumatore;
il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori riservato ai soli consumatori.
La liquidazione del patrimonio, comportante la liquidazione di tutti i beni, che può essere chiesta sia dal debitore che dal consumatore
procedure di sovraindebitamento