Il primo presupposto di accesso

Lo stato di sovraindebitamento

Stato di crisi

o di insolvenza

Perché un soggetto possa accedere alle procedure disciplinate dalla legge, occorre, in primo luogo, che sia sovraindebitato, ovverosia che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza.

Al fine di evitare confusione, occorre, preliminarmente, ben precisare come la legge invero fornisca un rimedio solo ed esclusivamente alla situazione di “sovraindebitamento” e non anche alla situazione di semplice e fisiologico “indebitamento” in cui tutti noi potremmo venirci a trovare nella nostra quotidianità.

Lo stato di insolvenza è lo stato più grave e definitivo della crisi dell’impresa che può essere solo provvisoria.

L’insolvenza è la condizione nella quale si trova l’impresa che non riesce più a fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e che si manifesta con indizi sintomatici (ad esempio inadempimenti contrattuali anche di modesta entità, fuga dell’imprenditore, chiusura improvvisa delle attività, sfratti, emissione di assegni a vuoto).

Imprese escluse dalle procedure di insolvenza

  • gli enti pubblici;
  • le imprese cancellate dal registro delle imprese da almeno un anno;
  • le grandi imprese (per queste si applica la disciplina dell’amministrazione straordinaria);
  • le imprese soggette solo alla liquidazione coatta amministrativa in via esclusiva (banche, cooperative esclusivamente mutualistiche);
  • i piccoli imprenditori che non superino delle soglie di dimensioni previste dalla legge.

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